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Norma modificata  a partire dalle domande di contributo relative all’anno 2014  (pdf, 62 Kb)
Le domande di contributo, a partire dal 2014, andranno indirizzate alla Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale
Via Trento, 2
34132 TRIESTE 

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Edilizia abitativa “agevolata”:  contributi ai privati per acquisto, costruzione o recupero di alloggi.
Il canale agevolativo previsto dall’art. 5 della L.R. 6/2003 è operante dal 15 settembre 2004 ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 2263 del 2 settembre 2004.
Chi può fare domanda
Qualsiasi persona maggiorenne che alla data della presentazione della domanda risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento, tra i quali figurano non essere proprietari di altra abitazione (con esclusione di alloggi dichiarati inagibili, delle quote ereditarie, di alloggi in usufrutto a parenti entro il secondo grado e degli alloggi assegnati al coniuge o convivente in sede di separazione personale o divorzio), non aver altra volta beneficiato di agevolazioni “prima casa”, fruire di un reddito di lavoro, possedere – con riferimento al proprio nucleo familiare – un indicatore della situazione economica (ISE) e un conseguente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiori ai valori stabiliti dal regolamento. Si specifica che i valori ISE e ISEE sono forniti da apposita certificazione rilasciata al privato su istanza da presentare all’INPS o ad un CAAF.
La legislazione vigente prevede inoltre che per poter presentare domanda i cittadini italiani e i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e loro familiari devono essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno purchè residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi.

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Contributi volti a ridurre la spesa sostenuta da cittadini in difficoltà per il canone di affitto.
Contributi per il pagamento del canone a favore di cittadini in difficoltà
Per il sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal richiedente il contributo in argomento per il canone di locazione.

Chi può fare domanda
La domanda di contributo, a sostegno dei canoni di locazione pagati nell’anno precedente il bando, va presentata da persone maggiorenni, in possesso di determinati requisiti, titolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo purchè l’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita ad abitazione del richiedente. Per ulteriori specifiche informazioni, si invita pertanto l’utenza a rivolgersi ai propri Comuni di attuale residenza o, qualora non residenti in regione, al Comune dove presta attività lavorativa.

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Edilizia abitativa “agevolata”:  contributi ai privati per acquisto, costruzione o recupero di alloggi.
Il canale agevolativo previsto dall’art. 5 della L.R. 6/2003 è operante dal 15 settembre 2004 ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 2263 del 2 settembre 2004.
Chi può fare domanda
Qualsiasi persona maggiorenne che alla data della presentazione della domanda risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento, tra i quali figurano non essere proprietari di altra abitazione (con esclusione di alloggi dichiarati inagibili, delle quote ereditarie, di alloggi in usufrutto a parenti entro il secondo grado e degli alloggi assegnati al coniuge o convivente in sede di separazione personale o divorzio), non aver altra volta beneficiato di agevolazioni “prima casa”, fruire di un reddito di lavoro, possedere – con riferimento al proprio nucleo familiare – un indicatore della situazione economica (ISE) e un conseguente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiori ai valori stabiliti dal regolamento. Si specifica che i valori ISE e ISEE sono forniti da apposita certificazione rilasciata al privato su istanza da presentare all’INPS o ad un CAAF.
La legislazione vigente prevede inoltre che per poter presentare domanda i cittadini italiani e i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e loro familiari devono essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno purchè residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi.

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