Edilizia abitativa “agevolata”:  contributi ai privati per acquisto, costruzione o recupero di alloggi.
Il canale agevolativo previsto dall’art. 5 della L.R. 6/2003 è operante dal 15 settembre 2004 ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 2263 del 2 settembre 2004.
Chi può fare domanda
Qualsiasi persona maggiorenne che alla data della presentazione della domanda risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 del regolamento, tra i quali figurano non essere proprietari di altra abitazione (con esclusione di alloggi dichiarati inagibili, delle quote ereditarie, di alloggi in usufrutto a parenti entro il secondo grado e degli alloggi assegnati al coniuge o convivente in sede di separazione personale o divorzio), non aver altra volta beneficiato di agevolazioni “prima casa”, fruire di un reddito di lavoro, possedere – con riferimento al proprio nucleo familiare – un indicatore della situazione economica (ISE) e un conseguente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiori ai valori stabiliti dal regolamento. Si specifica che i valori ISE e ISEE sono forniti da apposita certificazione rilasciata al privato su istanza da presentare all’INPS o ad un CAAF.
La legislazione vigente prevede inoltre che per poter presentare domanda i cittadini italiani e i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e loro familiari devono essere residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale. Possono presentare domanda anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno purchè residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi.

Presentazione delle domande

La richiesta di contributo deve essere effettuata prima dell’acquisto (stipula del contratto definitivo di compravendita) della prima casa o prima dell’inizio dei lavori per la sua costruzione o recupero. La domanda deve essere presentata ad una delle banche convenzionate su appositi schemi che saranno reperibili presso le banche stesse e gli Uffici relazioni con il pubblico.

Si può presentare domanda durante tutto l’anno.

Tipologia degli interventi
Acquisto, costruzione ovvero recupero di un alloggio situato sul territorio regionale. Gli interventi devono essere attuati ricorrendo a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa, devono interessare abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 120 mq e che abbiano una classificazione energetica di cui al d.lgs 192/2005 non inferiore alla lettera F.
E’ altresì possibile presentare domanda per l’acquisto di un alloggio con classificazione energetica inferiore alla F purché entro cinque anni dalla data dell’acquisizione in proprietà il titolare della domanda di contributo lo renda di classificazione energetica almeno F.

Entità del contributo
La norma consente di ottenere un contributo, per la parte di spesa effettivamente a carico del richiedente, rapportato al costo dell’intervento da attivare; il contributo sarà pari al 20% del costo e non potrà essere superiore a € 17.800,00. Il contributo viene erogato in rate annuali costanti per un periodo pari a dieci anni.

Incrementi  al contributo
Per determinate categorie di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica e per interventi in zone particolari e sul patrimonio edilizio esistente (soggetti e interventi indicati all’articolo 7 del Regolamento), il contributo viene elevato fino al 30% del costo per un importo complessivo massimo di € 25.550,00, erogabili per € 1.780,00 annui in dieci anni e fino a  € 7.750,00 a titolo di una tantum.

Obblighi dei beneficiari
I beneficiari di tali contributi hanno l’obbligo di trasferire la nuova residenza nell’alloggio entro 270 giorni dalla comunicazione del provvedimento di determinazione del contributo, pena la decadenza dal contributo,  e di mantenerla per tutta la durata dello stesso. In tale periodo è fatto altresì obbligo di non locare e non alienare l’alloggio medesimo e non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo.

All’inosservanza degli obblighi suddetti consegue:

per le domande presentate fino al 10 aprile 2013
a)
in caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione (maggiorazione del contributo) la violazione degli obblighi nei primi cinque anni dalla determinazione del contributo comporta la decadenza dal contributo e l’obbligo di restituire quanto gia’ percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni;
b) in caso di contributi pluriennali la violazione degli obblighi comporta la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui l’inosservanza si e’ verificata e l’obbligo di restituire quanto eventualmente percepito successivamente all’inosservanza stessa, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

per le domande presentate a partire dall’ 11 aprile 2013
a) la violazione degli obblighi nei primi cinque anni dalla determinazione del contributo comporta la decadenza dal contributo con l’obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni
b) la violazione degli obblighi intervenuta dopo cinque anni dalla determinazione del contributo comporta la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l’evento, con l’obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell’evento stesso gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.


Lasci una risposta


Sito Web in
vendita

ImmobiliareCodroipo

Massimo 3336903677
info@massimodonati.it